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CASI DI SUCCESSO
1. Debito dimezzato e casa salvata
Inquadramento della vicenda
Un lavoratore dipendente nel settore privato rischiava di perdere tutto, compresa la casa di abitazione e una quota dello stipendio, a causa di pignoramenti da parte di Banche e Finanziarie.
Le rate per mutuo, finanziamenti, cessioni del 5° e deleghe di pagamento, avevano infatti raggiunto importi insostenibili.
Erano così scaturiti azioni di recupero crediti, decreti ingiuntivi e pignoramenti.
Con sentenza allegata, il Tribunale di Lecce ha omologato il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del consumatore.
RISULTATO COMPLESSIVO:
- Interruzione delle procedure esecutive.
- Previsione di 84 rate da circa € 630,00/mese, omnicomprensive sia di quota mutuo che di ogni altra spesa e rapporto finanziario.
- A partire dall’85° mese, prosecuzione del mutuo ipotecario, in base a normale ammortamento.
- Riduzione di circa l’80% del debito chirografario complessivo.
- Risparmio di complessivi € 50.000.
- Messa in sicurezza del patrimonio immobiliare (=salvataggio della casa di abitazione).



2. Sospesa Asta giudiziaria 5 giorni prima della vendita
Inquadramento della vicenda
Imprenditrice con un debito complessivo di circa 700.000 euro aveva già perso la propria abitazione a causa di una vendita giudiziaria.
Ora sarebbe stato il turno del locale commerciale ove la donna svolgeva la propria attività, per il quale era già stata fissata l’asta giudiziaria.
Con ricorso del nostro Studio, la commerciante contestava la legittimazione attiva delle Banche creditrici, in quanto non erano iscritte nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
Con sentenza allegata, il Tribunale di Varese ha sospeso la vendita dell’immobile appena 5 giorni prima dell’asta già fissata, dando ragione alle nostre eccezioni.
RISULTATO COMPLESSIVO:
- Sospensione della procedura esecutiva.
- Blocco dell’asta giudiziaria.
- Mancata realizzazione della vendita del bene di proprietà della debitrice.


3. Revocato Decreto ingiuntivo. Debito dimezzato. Banca condannata.
Inquadramento della vicenda
Un pensionato INPS si è trovato in una situazione di grave difficoltà economica a causa di un finanziamento non interamente pagato. Il credito era stato ceduto a una società terza che, nel gennaio 2022, aveva notificato un decreto ingiuntivo per il recupero di circa € 18.552,42, oltre a interessi e spese legali.
A causa di tale debito, l’uomo rischiava di vedersi pignorare la casa di abitazione di sua proprietà, nella quale viveva.
Nonostante il pessimismo iniziale, il debitore si è rivolto al nostro Studio legale.
Sulla base dell’analisi tecnica dei documenti bancari, abbiamo riscontrato anomalie nel calcolo dell’indice sintetico di costo e l’applicazione di tassi (TAN e TAEG) diversi da quelli pattuiti contrattualmente. Questo ha permesso di avviare un giudizio di opposizione durato oltre tre anni, durante i quali ogni azione esecutiva (come il pignoramento della casa o della pensione) è rimasta sospesa.
RISULTATO COMPLESSIVO:
- Revoca del Decreto Ingiuntivo: Il Tribunale di Lecce, con sentenza di marzo 2025, ha annullato il decreto ingiuntivo originariamente notificato dalla finanziaria.
- Sospensione delle azioni esecutive: Per l’intera durata della causa (oltre 3 anni), la finanziaria non ha potuto procedere con pignoramenti o atti precettivi.
- Riduzione drastica del debito: Il debito è stato ricalcolato e ridotto da oltre € 18.500 a soli € 7.366,16.
- Risparmio economico rilevante: Il cliente ha dunque ottenuto un risparmio superiore a € 11.000,00 rispetto alla pretesa iniziale della banca.
- Spese legali a carico della controparte: Il Giudice ha condannato la società finanziaria al pagamento delle spese di lite e delle spese per il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
- Tutela del patrimonio: Grazie all’opposizione corretta e tempestiva, è stata impedita la cristallizzazione di un debito che avrebbe portato al pignoramento dei beni del consumatore



4. Revocato Decreto ingiuntivo. Ridotto debito per € 13.300. Banca Condannata.
Inquadramento della vicenda
A causa di un finanziamento non pagato, un nostro cliente riceveva dalla Finanziaria un decreto ingiuntivo per oltre 19.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e spese.
Abbiamo quindi proposto opposizione al decreto contestando l’eccessività delle somme richieste.
Attraverso una perizia econometrica, sono state infatti riscontrate gravi anomalie contrattuali: la finanziaria aveva omesso di inserire nel calcolo del TAEG i costi della polizza assicurativa (considerata dal Giudice “obbligatoria” nei fatti) e altre spese, applicando così un tasso effettivo molto più alto di quello pattuito.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3017 del 28 ottobre 2025, ha accolto l’opposizione, sanzionando la banca per la violazione del Testo Unico Bancario.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Revoca del decreto ingiuntivo emesso originariamente per circa 19.000 euro.
Abbattimento del debito complessivo a soli 5.643,94 euro e conseguente risparmio di circa € 13.300,00.
Ricalcolo degli interessi mediante l’applicazione del tasso tecnico dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) in sostituzione di quello contrattuale nullo.
Accertamento di anomalie contrattuali legate all’errata indicazione del TAEG e all’omessa inclusione dei costi assicurativi obbligatori.
Condanna della banca al pagamento delle spese legali in favore del legale del cittadino, liquidate in 3.300 euro oltre accessori di legge.
Spese di CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) a carico dell’istituto di credito, “punito” per aver richiesto somme eccessive.






5. Bloccato pignoramento immobiliare (Piano consumatore)
Inquadramento della vicenda
La nostra Assistita aveva subito un pignoramento immobiliare a causa del quale gli immobili di proprietà erano stati avviati alla vendita giudiziaria.
Per far fronte a questa emergenza, la debitrice si è rivolta al nostro Studio.
La strategia legale ha previsto l’avvio di una procedura di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (PRDC).
Grazie a questo intervento, il Tribunale di Lecce ha disposto l’apertura della procedura, riconoscendo la meritevolezza della debitrice e ordinando la sospensione delle procedure esecutive pendenti.
Tale provvedimento ha permesso di bloccare la vendita forzata dell’immobile e di avviare un piano di rientro sostenibile, basato sulla reale capacità reddituale della nostra Cliente, salvaguardando così il suo patrimonio e la sua stabilità economica.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Sospensione delle procedure esecutive: il Giudice ha ordinato il blocco di ogni azione esecutiva o cautelare sul patrimonio della debitrice, impedendo la prosecuzione del pignoramento immobiliare.
Messa in sicurezza del patrimonio: è stata evitata la vendita all’asta della casa di abitazione, garantendo la conservazione della proprietà in capo alla debitrice.
Riconoscimento della meritevolezza: il Tribunale ha accertato l’assenza di colpa grave o frode nella formazione del debito, requisito fondamentale per l’accesso ai benefici del Piano di Ristrutturazione.
Sostenibilità del debito: il piano prevede il pagamento dei debiti attraverso rate commisurate alla reale capacità economica della lavoratrice, previa deduzione di quanto necessario per il mantenimento dignitoso della famiglia.
Interruzione dell’accumulo di interessi: con l’apertura della procedura, è stata disposta la sospensione del decorso degli interessi convenzionali o moratori sui crediti chirografari.
Pianificazione a lungo termine: è stata stabilita una precisa tempistica per il soddisfacimento dei creditori (pari a 84 mesi), garantendo una via d’uscita definitiva dal sovraindebitamento.

6. Bloccata vendita in asta (Misure protettive CCII)
Inquadramento della vicenda
Un proprietario di immobili si è trovato a gestire una fase estremamente critica a causa di un’azione esecutiva immobiliare già in fase avanzata, con i propri beni messi all’asta.
Per neutralizzare il rischio di perdere definitivamente il patrimonio, l’interessato ha richiesto l’assistenza del nostro Studio.
L’azione legale intrapresa dall’avvocato Antonio Maria Manco ha puntato sull’attivazione delle misure protettive proviste dal Codice della Crisi.
L’iniziativa ha avuto successo: il Tribunale di Lecce ha validato l’istanza, confermando la condotta meritevole del ricorrente e decretando l’immediato stop a tutte le attività esecutive.
Questo fondamentale provvedimento ha scongiurato la vendita giudiziaria, dando vita a una strategia di rimborso calibrata sulle entrate mensili effettive del cliente, garantendone così la serenità finanziaria e l’integrità del patrimonio.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Blocco giudiziario delle vendite: il Magistrato ha imposto l’arresto di ogni iniziativa forzata o cautelare, interrompendo di fatto il pignoramento degli immobili.
Protezione dell’abitazione: l’intervento ha impedito l’aggiudicazione coattiva degli immobili, permettendo al proprietario di mantenere il pieno possesso dei beni.
Validazione della condotta: il Tribunale ha formalmente riconosciuto che il debito non è stato causato da dolo o colpa grave, permettendo l’accesso alle tutele previste per il sovraindebitamento.
Pianificazione su misura: il rientro del debito è stato strutturato con versamenti mensili sostenibili, calcolati sottraendo dal reddito le somme indispensabili per una vita dignitosa del nucleo familiare.
Stop agli interessi: l’avvio formale della pratica ha cristallizzato il debito, bloccando l’ulteriore maturazione di interessi di mora o convenzionali per i creditori non garantiti.
Orizzonte temporale certo: è stato definito un cronoprogramma di 7 anni per l’estinzione delle pendenze, offrendo una soluzione definitiva per il riequilibrio economico del cliente.

7. Estinta procedura di Liquidazione Giudiziale. Liberati i soci. Scongiurate indagini fallimentari
Inquadramento della vicenda
Una Società nostra Cliente si è trovata ad affrontare una situazione di estrema criticità quando ha ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) a suo carico.
L’istanza si basava su un’esposizione debitoria rilevante, derivante da diverse linee di credito (conti correnti, anticipi fatture e finanziamenti) originariamente contratte con un’importante Istituto bancario italiano.
L’attività difensiva dello Studio è stata improntata su una duplice strategia: da un lato, l’analisi tecnica della situazione contabile e societaria per valutare i rischi di responsabilità dei soci; dall’altro, l’avvio di una serrata trattativa stragiudiziale con il creditore istante.
Grazie a una mirata attività di negoziazione, è stata formulata una proposta transattiva che ha permesso di comporre il contenzioso in tempi rapidissimi, evitando alla società le conseguenze devastanti della liquidazione giudiziale e garantendo la chiusura definitiva di ogni pendenza anche nei confronti dei fideiussori.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Estinzione della procedura di liquidazione giudiziale: a seguito dell’accordo raggiunto, il creditore ha depositato formale desistenza, portando il Tribunale di Lecce a dichiarare l’estinzione del procedimento in data 21 ottobre 2024.
Abbattimento del debito: la posizione debitoria complessiva è stata definita mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 100.000,00, a fronte di una pretesa creditoria originaria decisamente superiore.
Dilazione del pagamento: l’accordo ha previsto una modalità di rientro sostenibile, con il versamento di una prima tranche di € 50.000,00 e la restante parte suddivisa in 10 rate mensili da € 5.000,00 ciascuna.
Esdebitazione dei fideiussori: l’efficacia della transazione è stata estesa espressamente ai garanti, liberandoli da ogni futura pretesa da parte del creditore.
Tutela della continuità e dei soci: l’attività difensiva ha permesso di evitare le indagini fallimentari sui bilanci e sulle responsabilità degli organi sociali, mettendo in sicurezza il patrimonio personale del socio unico.
Efficacia dell’azione negoziale: il risultato è stato ottenuto attraverso una precisa scelta strategica di non costituzione in giudizio, volta a favorire la soluzione transattiva e a impedire l’aggravamento della posizione processuale della società.

8. Bloccato pignoramento immobiliare (opposizione 615 cpc + misure protettive CCII)
Inquadramento della vicenda
La stabilità patrimoniale di un nostro Cliente era seriamente compromessa da una procedura di pignoramento immobiliare promossa da una società creditrice.
L’azione esecutiva, basata su un consistente debito derivante da un mutuo fondiario, aveva già portato gli immobili di proprietà del Cliente sulla soglia della vendita in asta giudiziaria.
Di fronte a tale urgenza, la strategia difensiva si è mossa su un doppio binario: da un lato l’opposizione formale all’esecuzione (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) per contestare la regolarità del credito e il superamento del limite di finanziabilità; dall’altro, l’attivazione tempestiva degli strumenti offerti dal Codice della Crisi (CCII).
Il Ricorso finalizzato alla ristrutturazione del debito complessivo, depositato presso il Tribunale di Lecce, ha rappresentato la chiave di volta del caso.
Il Giudice Delegato, accertata la fattibilità del piano a fronte di un’esposizione debitoria di circa 400.000 euro, ha disposto l’apertura della procedura.
Questo intervento ha permesso non solo di paralizzare il pignoramento in corso, ma di trasformare una situazione di insolvenza irreversibile in un percorso di rientro ordinato, salvaguardando il diritto all’abitazione del cliente e gli altri beni immobili di proprietà.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Declaratoria di improcedibilità del pignoramento: l’azione legale ha ottenuto il blocco definitivo della procedura esecutiva, neutralizzando il tentativo di vendita forzata da parte del creditore.
Messa in sicurezza degli immobili: grazie all’applicazione delle misure protettive, il patrimonio immobiliare è stato sottratto al circuito delle aste giudiziarie, garantendone la conservazione in capo al debitore.
Certificazione della meritevolezza: il Tribunale ha formalmente validato il profilo della cliente, escludendo la colpa grave nella genesi del sovraindebitamento e aprendo la strada ai benefici di legge.
Rateizzazione decennale e sostenibilità: il piano approvato prevede un orizzonte di soddisfacimento dei creditori esteso su un arco temporale di circa 9 anni, con rate mensili tarate sulle reali disponibilità del debitore e del suo nucleo familiare.
Cristallizzazione del passivo: con l’apertura del Piano di Risanamento, è stato imposto il divieto di acquisire nuovi diritti di prelazione e la sospensione del calcolo di interessi ulteriori, bloccando l’erosione del reddito della cliente.
Efficacia dell’opposizione legale: l’integrazione tra difesa processuale (opposizione al precetto) e strumenti concorsuali ha garantito una tutela a 360 gradi, risolvendo una crisi che appariva senza via d’uscita.

9. Stralciato Mutuo ipotecario. Risparmiati € 27.000. Estinta ipoteca della Banca.
Inquadramento della vicenda
Il nostro Assistito (soggetto inabile e sottoposto ad Amministrazione di Sostegno) risultava gravemente esposto nei confronti del ceto bancario a causa di garanzie reali (ipoteche sulla casa di abitazione) e personali (fidejussioni) prestate in favore della società amministrata dal figlio.
La situazione era critica: il debito complessivo verso la banca ammontava a circa € 109.854,58 , con il rischio concreto di un pignoramento immobiliare sulla casa di proprietà (sita in Ravenna). Una vendita forzata avrebbe comportato la perdita definitiva del bene e una sicura lievitazione dei costi procedurali.
Per salvaguardare il patrimonio e gli interessi dell’amministrato, l’amministratrice di sostegno, assistita dall’Avv. Antonio Manco, ha intrapreso un complesso percorso volto a:
Ottenere autorizzazioni giudiziali per la vendita della quota dell’immobile appartenente al beneficiario.
Negoziare un accordo a “saldo e stralcio” con la banca.
Risolvere ostacoli tecnici, come lo scioglimento della comunione legale sul bene tra i coniugi al fine di rendere vendibile la singola quota.
Il percorso si è concluso con successo nell’ottobre 2025, garantendo l’estinzione totale dei debiti e la salvaguardia del patrimonio del debitore.
RISULTATO COMPLESSIVO
Di seguito i risultati più rilevanti ottenuti attraverso l’operazione:
Abbattimento del Debito (Vantaggio Economico): È stata ottenuta la chiusura della posizione debitoria, pari a oltre € 109.000,00 , mediante il pagamento transattivo di € 85.000,00. Ciò ha comportato un risparmio immediato sulla sorte capitale e l’abbattimento totale degli interessi maturati. Da notare che sull’immobile era presente ipoteca di primo grado della banca.
Quietanza di Saldo e Stralcio: In data 23/10/2025, la società creditrice ha rilasciato quietanza di pieno e totale saldo, dichiarando di non aver più nulla a pretendere né dalla società debitrice principale né dai Fidujussori.
Cancellazione delle Ipotecate: L’accordo ha previsto l’avvio delle procedure per la cancellazione dell’ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RRII di Ravenna.
Riabilitazione Creditizia: È stata disposta la cessazione delle segnalazioni negative presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, permettendo il ripristino del profilo di affidabilità creditizia dei soggetti coinvolti.
Conservazione del Diritto di Abitazione: L’operazione ha permesso al nostro Assistito di mantenere il diritto di abitazione sull’immobile, garantendogli la possibilità di tornare a vivere nella propria casa qualora dovesse lasciare la struttura di riposo.
Superamento di Complessità Giuridiche: È stato risolto l’impedimento tecnico del regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, ottenendo l’autorizzazione allo scioglimento della stessa per procedere alla vendita della quota.
Protezione del Patrimonio Familiare: Attraverso l’acquisto della nuda proprietà da parte di un parente, si è evitato che l’immobile finisse all’asta, mantenendo il bene all’interno del nucleo familiare.

10. Annullato accertamento fiscale. Cancellati € 119.000 richiesti da Agenzia Entrate.
Inquadramento della vicenda
Un nostro Assistito veniva raggiunto da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate di Lecce: a suo carico veniva richiesta la somma complessiva di € 119.000 euro tra imposte (IRES, IRAP, IVA), sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle Entrate contestava al nostro Cliente di essere stato il legale rappresentante di un’Associazione Sportiva Dilettantistica che aveva omesso la dichiarazione di redditi per l’anno d’imposta 2017, per un importo complessivo di circa 119.000 euro tra imposte (IRES, IRAP, IVA), sanzioni e interessi.
L’Agenzia aveva individuato nel nostro Cliente uno dei responsabili solidali del debito, ritenendo che avesse ricoperto la carica di legale rappresentante di un’Associazione Sportiva Dilettantistica.
Nonostante le contestazioni del contribuente, che sosteneva di non aver mai avuto ruoli gestori nel 2017, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce aveva inizialmente rigettato il ricorso nel maggio 2024, confermando la pretesa del Fisco. La decisione si basava principalmente su verbali di contraddittorio in cui la posizione dell’Assistito non era apparsa chiaramente distinta da quella di altri dirigenti.
RISULTATO COMPLESSIVO:
A seguito del nostro appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha ribaltato il verdetto con la sentenza n. 2516/2025, depositata il 18 agosto 2025. I risultati più rilevanti sono:
Annullamento totale della pretesa: La Corte ha accolto l’appello del contribuente, annullando integralmente l’avviso di accertamento nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva.
Accertamento dell’estraneità ai fatti: È stato provato, tramite i registri della Lega Nazionale Dilettanti, che nel 2017 il nostro Cliente non rivestiva alcuna carica di rappresentanza o gestione, smentendo così le presunzioni dell’Ufficio.
Affermazione di un principio di diritto: La sentenza ha chiarito che la responsabilità solidale dei dirigenti di associazioni non riconosciute richiede una prova certa dell’attività gestionale effettiva e non può basarsi su semplici deduzioni o silenzi durante la fase amministrativa.
Condanna alle spese: L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Cancellazione del debito di 118.978,58 euro: Il contribuente è stato liberato definitivamente dall’obbligo di corrispondere l’ingente somma originariamente richiesta.

11. Annullata Ipoteca ADER (Agenzia Entrate Riscossione)
Inquadramento della vicenda
Con avviso di Agenzia delle Entrate-Riscossione, veniva iscritta ipoteca su un immobile del nostro Assistito, a causa di un debito complessivo di circa 36.000,00 euro.
Il contribuente, assistito dall’Avv. Antonio Manco, ha contestato l’atto citando in giudizio l’Agenzia davanti al Tribunale di Lecce.
La difesa ha eccepito l’illegittimità dell’ipoteca sostenendo che le cartelle esattoriali “presupposte” non fossero mai state legalmente notificate, rendendo così nullo ogni atto successivo. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stata in grado di produrre le relate di notifica in originale o copia conforme, limitandosi a depositare semplici ricevute di consegna PEC che il Giudice ha ritenuto insufficienti a provare il corretto perfezionamento della notifica in forma di documento informatico.
RISULTATO COMPLESSIVO:
All’esito del primo grado di giudizio, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
Accoglimento dell’opposizione: Il Giudice ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Annullamento dell’ipoteca: È stata dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, in quanto priva di validi atti prodromici (le cartelle di pagamento).
Accertamento del difetto di notifica: Il Tribunale ha stabilito che l’Agente della Riscossione non ha assolto l’onere probatorio, non avendo dimostrato la regolare notifica delle cartelle via PEC secondo i criteri di legge (documento informatico originale e non mera copia).
Liberazione del patrimonio: Grazie all’annullamento dell’atto, il nostro Cliente ha ottenuto la rimozione del vincolo ipotecario sui propri beni che era stato illegittimamente iscritto per un valore superiore a 35.000 euro.

12. Annullato accertamento IMU con risparmio di € 9.000,00.
Inquadramento della vicenda
La questione riguarda una problematica diffusa in molti Comuni italiani: la conversione di terreni agricoli in aree edificabili all’interno del Piano Regolatore Generale, senza che a ciò segua l’adozione degli strumenti attuativi necessari per costruire realmente. Questa pratica porta a un aumento “artificiale” del valore venale dei terreni, che vengono tassati ai fini IMU e TASI come aree fabbricabili, pur restando di fatto inutilizzabili per il proprietario.
Nel caso specifico, una società nostra Assistita ha ricevuto avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti IMU e TASI relativi all’anno 2017 da parte di un Comune salentino. L’ente locale pretendeva il pagamento delle imposte sulla base di un valore di circa 30 €/mq. La difesa, guidata dall’Avv. Antonio Maria Manco, ha contestato tale valutazione, evidenziando come i terreni fossero gravati da vincoli stringenti, privi di opere di urbanizzazione e situati in un contesto di abbandono generale (vicinanza a un centro termale mai attivato), rendendo il valore richiesto dal Comune totalmente fuori mercato e privo di potenziale reale.
RISULTATO COMPLESSIVO:
L’azione legale e la strategia difensiva adottata hanno portato ai seguenti risultati rilevanti:
Rideterminazione del valore venale: La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto la tesi difensiva, riducendo drasticamente il valore del terreno dai 30 €/mq pretesi dal Comune a soli 5 €/mq.
Annullamento parziale della pretesa: Grazie alla drastica riduzione della base imponibile, gli importi dovuti per IMU e TASI sono stati ricalcolati con un risparmio immediato di circa 9.000 euro solo sull’accertamento impugnato.
Successo in appello e consolidamento: Con la sentenza n. 4186/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha confermato il valore di 5 €/mq, superando i precedenti orientamenti giurisprudenziali che in passato avevano dato ragione al Comune.
Beneficio per il futuro: La vittoria legale ha permesso di instaurare un dialogo con l’amministrazione comunale, portando al ricalcolo delle imposte non solo per il passato, ma stabilmente anche per gli anni successivi, evitando ulteriori contenziosi.
Riconoscimento delle criticità oggettive: La sentenza ha messo nero su bianco che l’assenza di potenzialità edificatorie e di urbanizzazioni deve necessariamente comportare un deprezzamento del valore fiscale del terreno, a prescindere dalla sua classificazione formale nel piano regolatore.

13. Sospesa iscrizione di ipoteca da parte di ADER
Inquadramento della vicenda
Il nostri Cliente riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, per un debito di € 24.000,00.
È stata così contestata la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione dei crediti, la decadenza del potere di riscossione e diversi vizi formali degli atti.
A fronte del rischio di vedere ipotecati i propri beni per un debito contestato, il ricorrente ha richiesto in via d’urgenza la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti, evidenziando come l’iscrizione ipotecaria sarebbe risultata illegittima qualora, a seguito del ricalcolo, il debito fosse sceso sotto la soglia di legge di € 20.000.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Con provvedimento del Giudice del Lavoro dell’1 febbraio 2023, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- Sospensione della procedura ipotecaria: Il Giudice ha inibito ad Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere all’iscrizione ipotecaria basata sulla comunicazione impugnata.
Riconoscimento del “Periculum in Mora”: Il Tribunale ha ritenuto sussistente il rischio di un danno grave in ragione dell’entità dell’importo richiesto.


14. Esdebitazione
Inquadramento della vicenda
La vicenda riguarda una procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi della Legge 3/2012) avviata nel novembre 2017 da un nostro Cliente sovraindebitato.
Il percorso giudiziario, durato 4 anni, ha comportato la vendita del patrimonio del ricorrente per soddisfare, nei limiti del possibile, i creditori ammessi al passivo.
Alla fine della procedura, il nostro Assistito ha ottenuto l’esdebitazione, vale a dire la liberazione da tutti i debiti residui non pagati, il che ha garantito un “nuovo inizio” libero dal peso economico del passato.
RISULTATO COMPLESSIVO:
I risultati economici e giuridici più rilevanti emersi dalla chiusura della procedura sono i seguenti:
Esdebitazione finale concessa: Il Tribunale ha dichiarato l’inesigibilità dei debiti residui non soddisfatti con la liquidazione, liberando definitivamente il ricorrente dalle passività pregresse.
Abbattimento del debito (Stralcio): A fronte di un debito complessivo accertato di circa € 142.000,00, la procedura si è chiusa con il pagamento di € 45.000,00.
Risparmio economico netto: Grazie al provvedimento di esdebitazione, è stato ottenuto uno stralcio definitivo pari a circa € 97.000,00 (ovvero circa il 68% dell’esposizione debitoria totale).
Meritevolezza accertata: Il risultato è stato possibile grazie al riconoscimento della condotta diligente della parte, che non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave o dolo e ha collaborato attivamente per l’intera durata del processo.
- Riapertura dell’accesso al credito bancario: grazie al provvedimento di esdebitazione, il nostro Cliente è tornato ad essere un soggetto finanziabile.

15. Annullato avviso di accertamento fiscale fondato su verifiche della Guardia di Finanza
Inquadramento della questione
La nostra Assistita era stata coinvolta in una complessa e delicata vicenda giudiziaria, con gravi profili sia a livello penale che tributario, scaturita da un’indagine della Guardia di Finanza relativa a una presunta frode nel settore dei prodotti petroliferi.
L’ipotesi accusatoria sosteneva che la contribuente avesse partecipato a un sistema di distrazione di gasolio agricolo a tassazione agevolata per usi non consentiti, basandosi principalmente su documentazione extracontabile (foglietti manoscritti) rinvenuta presso una società terza. Su tali basi, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2014, contestando l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla presunta rivendita in nero del carburante.
Dopo una decisione sfavorevole in primo grado, la strategia difensiva in appello ha puntato a scardinare l’intero impianto accusatorio, evidenziando l’assoluta carenza di prove dirette, l’illegittimità delle verifiche effettuate e, soprattutto, la palese contraddizione tra la pretesa del Fisco e l’effettiva realtà aziendale. Fondamentale è stato il coordinamento con il parallelo procedimento penale, che ha permesso di dimostrare l’infondatezza dei fatti contestati anche in sede tributaria.
RISULTATO COMPLESSIVO:
L’esito del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha sancito la piena vittoria della nostra Assistita, con i seguenti risultati rilevanti:
Riforma totale della sentenza di primo grado: La Corte ha accolto integralmente l’appello, ribaltando il precedente verdetto negativo e annullando definitivamente l’atto impositivo impugnato.
Annullamento del debito fiscale: La contribuente è stata liberata da ogni pretesa relativa a IRPEF, Addizionali, IVA e contributi INPS per l’annualità 2014, cancellando sanzioni e interessi originariamente richiesti dall’Ufficio.
Efficacia del giudicato penale: È stata recepita con successo l’assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) ottenuta in sede penale, stabilendo l’inesistenza della frode contestata e l’assenza di condotte illecite da parte della contribuente.
Riconoscimento della corretta gestione aziendale: I giudici hanno confermato che i prelievi di gasolio agricolo erano del tutto coerenti con l’estensione dei terreni e le colture effettivamente praticate, smentendo l’ipotesi di rivendita in nero.
Inutilizzabilità delle prove dell’Ufficio: È stata accolta l’eccezione di inutilizzabilità delle memorie depositate tardivamente dall’Agenzia delle Entrate, impedendo che argomentazioni fuori termine potessero influenzare il giudizio.
Riconoscimento dell’autotutela: La difesa ha ottenuto che la Corte valorizzasse l’annullamento in autotutela già operato dall’Ufficio per l’anno d’imposta precedente sulla scorta dei medesimi fatti, rafforzando la prova dell’illegittimità dell’azione amministrativa.







16. Annullato in autotutela avviso di accertamento di Agenzia delle Entrate
Inquadramento della questione
La nostra Assistita si è ritrovata al centro di una tempesta giudiziaria, sospesa tra un’impegnativa accusa penale e una pesante pretesa erariale, originate da un’indagine della Guardia di Finanza.
L’Amministrazione Finanziaria, ipotizzando una partecipazione della contribuente ad alcuni meccanismi di frode, aveva emesso un avviso di accertamento per il 2013. Nonostante un primo grado di giudizio che sembrava aver dato ragione al Fisco, la strategia difensiva ha ottenuto i risultati sperati in fase di appello.
Alla fine è stata la stessa Agenzia delle Entrate a operare una “marcia indietro” totale: l’Ufficio, messo di fronte all’evidenza dei fatti e all’infondatezza della propria pretesa, ha scelto di non attendere la parola definitiva dei giudici, ma di intervenire direttamente per cancellare l’atto in autotutela, ammettendo di fatto l’errore commesso.
RISULTATO COMPLESSIVO:
La risoluzione della controversia ha sancito il pieno successo della strategia adottata, portando benefici concreti e definitivi per la nostra Assistita:
Annullamento Totale in Autotutela: Il traguardo più prestigioso è stato l’ottenimento del provvedimento n. TVM010400455/2018 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spontaneamente ritirato l’atto impositivo, riconoscendo l’insussistenza del presupposto d’imposta.
Cessazione del Contenzioso: Grazie al ritiro dell’atto da parte dell’Ufficio, il giudizio d’appello si è concluso con la dichiarazione di cessata materia del contendere, sollevando la contribuente da ogni ulteriore onere processuale.
Piena Riabilitazione Penale: È stata data piena esecuzione alla sentenza penale n. 2980/2023 che ha assolto la cliente con la formula più ampia (“perché il fatto non sussiste”), cancellando ogni ombra di illecito sulla sua condotta.
Azzeramento del Debito Erariale: La contribuente ha ottenuto la cancellazione totale delle somme richieste per IRPEF e Addizionali (oltre 4.300 euro), nonché delle sanzioni irrogate in primo grado.
Riconoscimento della Coerenza Aziendale: È stato definitivamente accertato che il gasolio impiegato era strettamente necessario e proporzionato alle lavorazioni agricole effettivamente svolte, smentendo ogni ipotesi di distrazione o rivendita “in nero”.
Vittoria sull’Onere della Prova: La difesa è riuscita a dimostrare che le prove raccolte dai verificatori erano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, portando al collasso dell’intero impianto accusatorio.



17. Annullato Avviso Agenzia delle Dogane. Cancellati € 17.000 di richieste
Inquadramento della questione
La vicenda nasce da un’attività di verifica della Guardia di Finanza avviata nel 2015 a seguito di un sopralluogo effettuato presso gli immobili della nostra Assistita, in un momento in cui l’azienda era però già cessata.
A seguito di ciò, l’Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di pagamento per il recupero delle accise relative agli anni 2011-2015.
È stato quindi proposto prima ricorso e poi atto di appello, con i quali la contribuente ha contestato l’illegittimità dell’accertamento. La difesa ha puntato sull’infondatezza delle presunzioni dell’Ufficio, sull’illegittimità del sopralluogo (avvenuto dopo la chiusura della partita IVA) e sulla mancanza di prove dirette circa l’effettivo consumo in frode del carburante.
RISULTATO COMPLESSIVO:
Il contenzioso si è concluso con la piena vittoria della contribuente, portando ai seguenti risultati rilevanti:
Annullamento totale della pretesa tributaria: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello, riformando integralmente la decisione di primo grado e disponendo l’annullamento dell’avviso di pagamento.
Risparmio economico diretto: Grazie alla sentenza di appello, la contribuente non è più tenuta al pagamento della somma inizialmente richiesta di € 16.826,84 (composta da accisa, interessi e indennità di mora).
Riconoscimento dell’illegittimità dell’azione amministrativa: La Corte ha stabilito che l’Ufficio non ha dimostrato l’applicabilità in concreto dello strumento accertativo e che le motivazioni dell’atto impositivo erano prive di fondamento.
Effetto a catena su altri accertamenti: La vittoria in questo giudizio, unitamente all’annullamento in autotutela di altri atti correlati operato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2013, ha consolidato la posizione della contribuente, portando alla cessazione della materia del contendere anche in altri procedimenti pendenti.






18. Compensati crediti da Superbonus con debiti fiscali. Agenzia delle Entrate condannata
Inquadramento della questione
La questione nasce da un problema comune a molte imprese: il diniego di compensazione. In parole semplici, accade quando un’azienda cerca di pagare le proprie tasse (o le rate di un debito con lo Stato) usando i crediti del Superbonus che ha acquisito, ma l’Agenzia delle Entrate scarta il pagamento (modello F24), sostenendo che non sia valido.
In sintesi, i problemi principali riguardano:
- La natura del credito: L’Agenzia spesso sostiene che i crediti “agevolativi” (come il Superbonus) non possano essere usati per pagare debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali).
L’impugnabilità dell’atto: Spesso l’ufficio sostiene che lo “scarto” del modello F24 sia solo un avviso tecnico e non un atto contro cui il cittadino può fare ricorso.
La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce (n. 332/2026) ha da quindi dato ragione al nostro cliente, autorizzando la compensazione dei debiti fiscali dell’azienda con crediti da Superbonus che questa aveva precedentemente acquistato.
RISULTATO COMPLESSIVO
Ecco i punti chiave e i risultati ottenuti a favore dell’azienda cliente:
Diritto al ricorso garantito: È stato stabilito che lo scarto di un modello F24 relativo al Superbonus è un atto impugnabile davanti a un giudice. Il cittadino ha il diritto di difendersi perché quel rifiuto impedisce di utilizzare un’agevolazione fiscale spettante.
Pieno utilizzo dei crediti edilizi: I giudici hanno confermato che la legge permette di compensare i debiti fiscali anche con i crediti del Superbonus. Non esiste una distinzione che ne impedisca l’uso per pagare le tasse o le rate di debiti precedenti.
Salvaguardia di chi sta pagando a rate: Se un’azienda ha un piano di rateazione attivo e lo sta pagando regolarmente, l’Agenzia non può bloccare la compensazione con i crediti d’imposta. La regolarità dei pagamenti prevale sui blocchi generici.
Vittoria contro la “burocrazia informatica”: Se un pagamento viene inviato entro la scadenza (es. il 31 dicembre) ma il sistema dell’Agenzia lo registra qualche giorno dopo a causa di festività, il pagamento è considerato valido e tempestivo. Il ritardo tecnico del computer non può ricadere sul contribuente.
Principio di Coerenza (Affidamento): Se l’Agenzia delle Entrate ha accettato in passato il pagamento delle prime rate con i crediti Superbonus, non può improvvisamente cambiare idea per le rate successive senza una valida ragione di legge.
Annullamento degli atti illegittimi: i giudici tributari hanno annullato i provvedimenti di scarto dell’Agenzia, convalidando i pagamenti effettuati dai contribuenti e ristabilendo la legalità della loro posizione fiscale.
SCARICA – Sentenza_RG_001297_2023 (d.o.)
19. Cessione crediti edilizi: Tribunale di Bologna ci dà ragione e condanna società cessionaria a pagare € 329.000
Inquadramento della questione
La controversia nasce da un’operazione di cessione di crediti d’imposta. Una società (la cedente) ha citato in giudizio un’altra società (la cessionaria) per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo, pari a circa 329.000 euro, derivante da un contratto stipulato nel dicembre 2022.
La società convenuta si è difesa chiamando in in causa un terzo soggetto, il nostro Assistito, accusandolo di aver agito come rappresentante senza poteri (falsus procurator) nella firma degli accordi successivi e chiedendo che fosse lui a pagare o a risarcire i danni in caso di condanna della società.
Ci siamo quindi costituiti in giudizio.
La Sentenza finale del Tribunale di Bologna ci ha dato pienamente ragione, condannando la Controparte al pagamento dell’indebito per € 329.000,00 e spese legali.
RISULTATO COMPLESSIVO
La sentenza emessa il 23 febbraio 2026 dal Tribunale di Bologna ha sancito una vittoria totale per il terzo chiamato, confermando la correttezza della sua condotta e l’infondatezza delle accuse rivoltegli.
Rigetto della domanda di manleva: Il Giudice ha respinto integralmente la richiesta della società convenuta di far ricadere sul terzo chiamato le conseguenze della condanna.
Esclusione della responsabilità: È stato accertato che non esiste una responsabilità per “falso rappresentante”, poiché la società che lo ha chiamato in causa non ha provato di aver confidato senza colpa nei suoi poteri; essendo un’operazione di ingente valore, la società avrebbe dovuto richiedere la giustificazione dei poteri di firma.
Accertamento dell’autonomia contrattuale: Il Tribunale ha stabilito che la scrittura firmata dal terzo chiamato non poteva annullare il debito della società verso la cedente originaria, poiché il terzo non aveva il potere di impegnare quest’ultima società.
Condanna alle spese: La società convenuta, avendo perso la causa contro il terzo, è stata condannata a rimborsargli integralmente le spese di lite, liquidate in oltre 17.000 euro oltre accessori di legge.
Pagamento del debito principale: Il Tribunale ha confermato che l’unico soggetto obbligato a pagare i 329.204,00 euro è la società convenuta, dichiarando la totale estraneità del terzo rispetto a tale debito.
SCARICA Sentenza
20. Riabilitazione creditizia: l’ABF condanna Banca e cancella la segnalazione a sofferenza
Inquadramento della questione
Un nostro Assistito risultava segnalato a “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, per via di un finanziamento non onorato.
Tale segnalazione era avvenuta nonostante il cliente avesse già concordato, per nostro tramite, un piano di rientro rateale con la finanziaria.
La segnalazione a sofferenza, equiparando il cliente a un soggetto in stato di insolvenza irreversibile, aveva determinato l’impossibilità di accedere a nuovo credito e quindi compromesso la sua reputazione finanziaria verso l’intero sistema bancario, nonostante la sua reale capacità di rimborso fosse già stata ripristinata.
RISULTATO COMPLESSIVO
Il nostro ricorso all’ABF ha portato a un risultato eccellente per il ricorrente, ribaltando la posizione della banca:
Illegittimità della segnalazione: L’Arbitro ha accertato che la segnalazione a sofferenza era priva di fondamento, poiché la situazione del cliente non presentava i caratteri di insolvenza grave e permanente richiesti dalla normativa.
Cancellazione immediata: È stata disposta la cancellazione della segnalazione contestata, riabilitando di fatto il profilo creditizio del cliente e rimuovendo l’ostacolo principale all’accesso al credito.
Pieno riconoscimento delle ragioni del ricorrente: Il Collegio ha censurato la condotta dell’intermediario, che non avrebbe dovuto mantenere il censimento a fronte di un piano di rientro regolarmente rispettato.
Rimborso spese e sanzioni: L’intermediario è stato condannato al rimborso del contributo versato dal cliente per il ricorso e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Banca d’Italia.
Successo procedurale: Anche se la richiesta risarcitoria non è stata accolta per carenze documentali, il cliente ha ottenuto il beneficio più rilevante: la pulizia della propria posizione in Centrale Rischi e la fine del blocco finanziario subito.
SCARICA Lodo arbitrale ABF
21. Rimborso somme su finanziamento (Cessione del 5) estinto anticipatamente
Inquadramento della questione
Nel marzo 2011, un nostro Assistito aveva ottenuto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per un importo di € 54.000,00.
Nel gennaio 2016, il cliente ha proceduto all’estinzione anticipata del rapporto con 68 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale.
A seguito di perizia bancaria, il nostro Studio ha riscontrato il mancato rimborso, da parte della Finanziaria, di oneri non goduti dal nostro Cliente a causa della chiusura anticipata del rapporto.
In particolare, l’intermediario non aveva restituito correttamente la quota parte dei costi “recurring” e “up front” (come commissioni e spese di istruttoria), in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza europea (sentenza “Lexitor”) e dalla Corte Costituzionale italiana.
Per ottenere la restituzione completa di quanto spettante, a fronte del rifiuto della Finanziaria al rimborso volontario, abbiamo presentato un ricorso al Giudice di Pace di Lecce nell’ottobre 2024, richiedendo una somma aggiuntiva rispetto a quanto già rimborsato in precedenza.
La disputa si è infine conclusa nell’ottobre 2025 con un accordo transattivo stragiudiziale volto a prevenire il proseguimento del giudizio.
RISULTATO COMPLESSIVO
Ecco i principali traguardi ottenuti dal cliente attraverso l’accordo di transazione:
Riconoscimento economico totale: Oltre a quanto già ottenuto precedentemente a titolo di rimborso volontario, la Finanziaria ha accettato di restituire l’ulteriore somma di € 3.481,80 a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Recupero del capitale: Del totale pattuito, la quota di € 2.400,00 è stata riconosciuta a titolo di sorte capitale per i rimborsi richiesti.
Copertura delle spese legali: L’istituto finanziario si è fatto carico del pagamento delle spese legali.
Rimborso degli esborsi: È stato inoltre ottenuto il rimborso dei costi per contributo unificato e spese di giustizia.
Chiusura definitiva del contenzioso: Con l’adempimento della transazione, il cliente abbandona il giudizio pendente, ottenendo una soluzione certa che evita le lungaggini e le incertezze di una sentenza giudiziale.
SCARICA – Accordo stragiuziale per rimborso somme
22. Crisi d'impresa: Concordato Preventivo e continuità aziendale per attività di ristorazione
Inquadramento della questione
Un’azienda nostra Cliente, operante nel settore della ristorazione, si ritrovava a gestire una grave crisi economica e finanziaria, scaturita principalmente dall’esposizione debitoria derivante da importanti investimenti immobiliari effettuati tra il 2009 e il 2011 per la costruzione e il trasferimento nei nuovi locali aziendali, debiti che superavano di gran lunga la soglia di € 500.000 complessivi.
Tali debiti, contratti con istituti bancari e aggravati da pendenze erariali, hanno portato all’avvio di una procedura esecutiva immobiliare sul compendio aziendale.
Per salvaguardare l’attività e il patrimonio, la titolare dell’azienda, assistita dal nostro Studio, ha depositando una domanda di concordato preventivo nel giugno 2024.
Questa strategia ha avuto l’obiettivo primario di bloccare le azioni esecutive individuali e proporre un piano di ristrutturazione del debito basato sulla continuità aziendale (tramite l’attività di bar e l’integrazione di servizi di ristorazione/B&B) e sulla parziale liquidazione di beni non strategici.
Durante la procedura, il Tribunale ha concesso proroghe per il perfezionamento del piano e ha nominato un Commissario Giudiziale per vigilare sulla fattibilità della proposta.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’azione legale e la gestione della procedura concorsuale hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati rilevanti:
Sospensione della procedura esecutiva: Il risultato più immediato e significativo è stato l’ottenimento della misura protettiva che ha sospeso l’esecuzione immobiliare pendente sul patrimonio della ditta, impedendo la vendita all’asta dei beni.
Continuità aziendale garantita: La procedura ha permesso alla titolare di proseguire l’attività lavorativa, evitando la chiusura immediata che avrebbe comportato la perdita dell’avviamento e dei flussi finanziari necessari al sostentamento e al rimborso dei creditori.
Proroga dei termini: Il Tribunale ha accolto le istanze di proroga, concedendo il tempo necessario per individuare potenziali investitori interessati ai cespiti immobiliari e per affinare il piano industriale.
Ristrutturazione del debito erariale e bancario: La proposta concordataria ha previsto un piano di rientro pluriennale con percentuali di soddisfacimento differenziate per classi di creditori, risultando più vantaggiosa per i creditori rispetto alla pura liquidazione giudiziale.
Protezione del patrimonio personale: Attraverso la proposta di concordato, si è cercato di evitare il passaggio alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), limitando gli effetti devastanti sul patrimonio complessivo della titolare.
Manifestazioni d’interesse: Durante le udienze, è stata formalizzata l’esistenza di soggetti interessati all’acquisto di parte del compendio immobiliare, elemento fondamentale per garantire la liquidità prevista dal piano.
SCARICA – Provvedimento di trasmissione Concordato Preventivo alla sezione Immobiliare
23. Debito chirografario ridotto al 17% del totale e abitazione salvata da asta giudiziaria
Inquadramento della questione
Una nostra cliente, lavoratrice nel settore sanitario, era vittima di una grave situazione di sovraindebitamento.
A causa di un mutuo ipotecario e di altri finanziamenti (cessione del quinto e delega di pagamento), nonché all’accumularsi di spese mediche, la debitrice era decaduta dal beneficio del termine e aveva subìto il pignoramento della casa di abitazione.
La procedura esecutiva immobiliare era giunta a uno stadio avanzato, con la fissazione dell’asta giudiziaria per la vendita della casa.
Per risolvere questa grave situazione, il nostro Studio ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’attivazione della procedura di composizione della crisi ha permesso di raggiungere i seguenti risultati rilevanti:
Blocco dell’asta giudiziaria: Il risultato più significativo è stata l’interruzione della procedura esecutiva immobiliare che gravava sulla casa di abitazione. Nonostante l’immobile fosse già stato oggetto di un tentativo di vendita, il piano omologato ha permesso di gestire il debito in modo protetto, evitando la perdita definitiva del bene attraverso i canali forzosi ordinari.
Omologazione del piano di ristrutturazione: Il Tribunale di Lecce ha emesso sentenza di omologa del piano, rendendolo obbligatorio per tutti i creditori anteriori.
Sostanziale stralcio del debito: A fronte di un’esposizione debitoria complessiva di circa 190.963,22 euro, il piano prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari in una misura percentuale ridotta (pari al 17%), garantendo un abbattimento rilevantissimo del carico debitorio totale.
Sostenibilità dei pagamenti: Il piano prevede il versamento di rate mensili sostenibili (pari a 900 euro per cinque anni), calcolate in base alle effettive capacità economiche della debitrice e detratte le somme necessarie per il suo dignitoso mantenimento.
SCARICA – Sentenza omologa piano consumatore
24. Sovraindebitamento: piano del consumatore omologato e debito abbattuto
Inquadramento della questione
Una nostra cliente, dipendente pubblica, appartenente alle forze dell’ordine, che è riuscita a risolvere una grave situazione di crisi finanziaria attraverso la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La vicenda ha origine da un progressivo accumulo di passività dovuto a una combinazione di fattori sfortunati: investimenti immobiliari rivelatisi non profittevoli, spese legate a trasferimenti lavorativi e, l’insorgere di problemi di salute che hanno compromesso la capacità di gestione economica della debitrice.
Nonostante gli sforzi per rinegoziare i prestiti, la situazione era divenuta insostenibile, con rate mensili che arrivavano quasi a pareggiare l’intero stipendio netto.
Il Tribunale di Lecce, accogliendo il piano proposto, ha riconosciuto l’assenza di malafede o colpa grave, valorizzando la diligenza della debitrice che ha sempre cercato di onorare i propri impegni finché le è stato possibile.
L’omologa del piano segna per l’interessata la fine di un periodo di profonda angoscia e l’inizio di un percorso di riabilitazione economica e personale.
RISULTATO COMPLESSIVO
Il provvedimento di omologa ha determinato i seguenti risultati di rilievo:
Sostanziale abbattimento del debito: La procedura ha permesso di ridurre drasticamente l’esposizione debitoria complessiva, garantendo l’esdebitazione e la liberazione da ogni residuo debito verso i creditori anteriori alla pubblicità del piano.
Sospensione delle trattenute e azioni esecutive: È stato disposto il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali e, come richiesto nel ricorso, la cessazione delle trattenute dirette sullo stipendio che soffocavano la liquidità mensile.
Sostenibilità economica garantita: Il nuovo piano di pagamenti è stato parametrato sulla reale capacità reddituale, assicurando che alla dipendente rimangano le somme necessarie per un mantenimento dignitoso e per le spese di vita quotidiana.
Tutela della salute e della serenità umana: Il risultato solleva l’interessata da una condizione di grave difficoltà personale e stress cronico legati al sovraindebitamento, permettendole di ritrovare la stabilità necessaria per proseguire regolarmente la propria attività lavorativa.
Riconoscimento della meritevolezza: Il Giudice ha confermato la buona fede della debitrice, respingendo le contestazioni dei creditori e validando le ragioni umane e personali che hanno causato la crisi.
SCARICA Sentenza di omologa piano del consumatore
25. Saldo e stralcio con banca. Dimezzato il debito e risparmiati oltre € 26.000
Inquadramento della questione
Una nostra cliente, ex dipendente pubblica, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Lecce, con il quale veniva intimato il pagamento di oltre 52.000 euro da parte di una società finanziaria per un prestito non pagato.
A fronte di tale iniziativa, è stata intrapresa un’azione legale di opposizione, contestando la validità delle pretese creditorie e richiedendo il ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
La strategia difensiva ha portato all’apertura di una fase negoziale volta a definire la pendenza in via stragiudiziale. Il confronto tra le parti ha permesso di raggiungere un accordo transattivo “a saldo e stralcio“, che ha evitato il proseguimento del contenzioso giudiziario e ha consentito una chiusura definitiva e tombale della posizione debitoria.
RISULTATO COMPLESSIVO
La conclusione della vicenda ha portato al raggiungimento dei seguenti risultati principali:
Ingente risparmio economico: A fronte di un debito totale dovuto pari a € 52.167,34, la posizione è stata chiusa con il pagamento di soli € 26.000,00. Ciò ha generato un risparmio netto per l’interessata di oltre € 26.167.
Abbattimento del 50% del debito: L’accordo ha permesso di estinguere l’intera pendenza pagando circa la metà della somma originariamente pretesa dal creditore.
Quietanza liberatoria definitiva: Con la ricezione del bonifico di € 26.000,00 in data 26/01/2026, la società creditrice ha rilasciato una quietanza ufficiale dichiarando che “nulla è più dovuto né a titolo di capitale, né a titolo di interessi o spese”.
Cessazione del contenzioso giudiziario: L’accordo ha posto fine all’opposizione al decreto ingiuntivo, eliminando il rischio di ulteriori aggravi di spese legali, interessi di mora e possibili azioni esecutive (come pignoramenti).
Ritorno alla serenità finanziaria: La chiusura della pratica garantisce la riabilitazione creditizia dell’interessata, liberandola da una situazione di pendenza che si trascinava dal 2021/2022.
SCARICA Quietanza liberatoria su saldo e stralcio
26. Annullato indebito INPS di € 30.955,78.
Inquadramento della questione
La vicenda ha inizio nel settembre 2020, quando l’INPS ha comunicato alla pensionata l’accertamento di un debito di € 30.955,78. Secondo l’Istituto, tale somma era stata indebitamente percepita sulla pensione di reversibilità tra il 2017 e il 2020.
A fronte di tale richiesta, è stato presentato un ricorso amministrativo e, successivamente, un’opposizione giudiziale presso il Tribunale di Lecce.
La difesa ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, sia nel merito che nel metodo utilizzato da INPS per procedere al recupero delle somme.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’azione legale intrapresa ha portato al pieno soddisfacimento delle pretese della ricorrente. I risultati più rilevanti raggiunti sono i seguenti:
Annullamento del debito: L’INPS ha riconosciuto il proprio errore e ha rinunciato a pretendere la restituzione della somma di € 30.955,78 inizialmente richiesta.
Ripristino della pensione: Le quote di pensione di reversibilità precedentemente sottratte, sono state integralmente ripristinate con decorrenza retroattiva dal 1° giugno 2017.
Cessazione della materia del contendere: Il Tribunale di Lecce ha dichiarato cessata la materia del contendere, dato che l’INPS ha provveduto spontaneamente a correggere la propria posizione durante il giudizio.
Condanna alle spese: Il Giudice ha applicato il principio della “soccombenza virtuale”, condannando l’INPS al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
SCARICA Sentenza
27. Annullato indebito INPS di € 4.697,03 per errori di calcolo e violazione del legittimo affidamento
Inquadramento della questione
La controversia nasce da un provvedimento dell’INPS del luglio 2019, con il quale l’Istituto comunicava a una cittadina titolare di prestazione di invalidità civile l’accertamento di un debito pari a € 4.697,03. Secondo l’INPS, tale somma era stata indebitamente corrisposta nel corso dell’anno 2018 a titolo di “maggiorazione sociale”, a seguito di una rideterminazione della prestazione basata sui redditi posseduti.
Ritenendo illegittimo il recupero, abbiamo proposto opposizione presso il Tribunale di Lecce, sostenendo che l’errore fosse interamente imputabile all’INPS, in quanto l’Istituto era già in possesso di tutte le informazioni reddituali necessarie.
È stato inoltre evidenziato come la richiesta di restituzione avrebbe compromesso il “minimo vitale” di una persona in condizioni di salute precarie e con un reddito limitato, sottolineando la natura assistenziale della prestazione e l’assenza di qualsiasi dolo o colpa da parte della beneficiaria.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce (Sezione Lavoro) ha sancito la vittoria della ricorrente, stabilendo i seguenti punti principali:
Dichiarazione di irripetibilità: Il Giudice ha stabilito che la somma di € 4.697,03 richiesta dall’INPS non deve essere restituita.
Accertamento dell’errore dell’Istituto: È stato riconosciuto che l’indebito è stato causato esclusivamente da un errore interno dell’INPS (nello specifico, un errore del software gestionale), nonostante la pensionata avesse correttamente comunicato i propri redditi.
Assenza di dolo: È stato confermato che la beneficiaria ha agito in totale buona fede, requisito fondamentale per dichiarare non ripetibili le somme percepite in ambito assistenziale.
Restituzione delle somme trattenute: Il Tribunale ha condannato l’INPS a rimborsare alla ricorrente tutte le somme che l’Istituto avesse eventualmente già provveduto a trattenere sulla pensione a titolo di recupero del presunto debito.
Condanna alle spese di lite: L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
28. Annullato pignoramento INPS e cancellato debito di € 39.995,06. Ripristinata regolarità del DURC
Inquadramento della questione
Una nostra assistita aveva subito un atto di pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di numerosi avvisi di addebito INPS, per un valore di quali € 40.000,00, per contributi omessi risalenti a un arco temporale molto esteso, compreso tra il 1999 e il 2011.
Abbiamo quindi proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Lecce e contestato diversi vizi formali degli atti in questione.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’esito del giudizio ha portato a una significativa vittoria per la ricorrente, con il quasi totale annullamento delle pretese economiche dell’Istituto. I risultati principali sono:
Annullamento massivo delle cartelle: Il Tribunale ha annullato la quasi totalità dei titoli impugnati (nello specifico 7 cartelle su 8), tra cui quelle relative ai periodi 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 e 2008.
- Lo sblocco della capacità operativa: L’annullamento delle cartelle ha ripristinato la regolarità contributiva. L’irregolarità comporta il mancato rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rendendo impossibile partecipare a bandi, contrarre con la Pubblica Amministrazione o incassare pagamenti da clienti strutturati. L’annullamento ha rimosso questa “paralisi”, restituendo all’imprenditrice la possibilità di lavorare legalmente sul mercato.
Accertamento della prescrizione: Per la maggior parte dei ruoli, il Giudice ha rilevato il difetto di prova della notifica o il decorso del termine prescrizionale, liberando definitivamente la contribuente da obblighi risalenti anche a vent’anni prima.
Sgravio economico totale: Il valore complessivo dei ruoli attinenti alle cartelle che sono state annullate è stato quantificato in € 39.995,06.
Caducazione del pignoramento: A seguito dell’annullamento dei titoli principali, l’azione esecutiva intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione è stata privata del suo fondamento per la quasi interezza degli importi richiesti.
Compensazione delle spese: Nonostante il rigetto per una sola cartella minore (relativa all’anno 2010), la soccombenza reciproca ha permesso la compensazione delle spese, evitando alla parte ulteriori esborsi legali verso le controparti.
Protezione del patrimonio: Il risultato ha garantito la salvaguardia dei beni della ricorrente, bloccando un recupero crediti che sarebbe stato altamente pregiudizievole data l’entità della somma.
SCARICA Sentenza n. 2056_2020
29. Annullato avviso Consorzio di Bonifica
Inquadramento della questione
La controversia riguarda l’opposizione a un avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi nei confronti di una contribuente, relativo ai contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015. La pretesa del Consorzio si fondava sul presupposto che i terreni di proprietà della donna beneficiassero delle opere di manutenzione e bonifica idraulica effettuate dall’ente.
La parte ricorrente ha contestato integralmente tale pretesa, sostenendo l’insussistenza di un beneficio diretto e specifico per i propri fondi. A supporto di questa tesi, è stata prodotta una perizia agraria che dimostrava come le infrastrutture di bonifica (in particolare il canale “Raschione”) fossero in pessimo stato di conservazione, inefficienti e del tutto inidonee a preservare i terreni da allagamenti o a migliorarne la produttività. La questione si è snodata attraverso due gradi di giudizio, poiché il Consorzio ha impugnato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sostenendo la legittimità del tributo basandosi sul Piano di Classifica.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’esito del contenzioso tributario ha visto la piena conferma delle ragioni della contribuente, portando ai seguenti risultati rilevanti:
Annullamento dell’avviso di pagamento: Sia in primo che in secondo grado, l’atto impositivo del Consorzio è stato dichiarato illegittimo e annullato, liberando la ricorrente dall’obbligo di pagare le somme richieste per gli anni 2014 e 2015.
Accertamento dell’insussistenza del beneficio: I giudici hanno stabilito che il contributo di bonifica è dovuto solo in presenza di un vantaggio “diretto e specifico” al fondo. Nel caso di specie, è stato provato che le opere erano inefficienti e che il terreno subiva allagamenti nonostante la presenza del Consorzio.
Vittoria in Appello: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato integralmente l’appello del Consorzio, confermando che la “presunzione di beneficio” derivante dall’inclusione nel comprensorio era stata superata dalle prove tecniche fornite dalla difesa.
Riconoscimento dell’inefficienza delle opere: Le sentenze hanno messo in luce che gli interventi di manutenzione straordinaria sui canali limitrofi ai fondi della ricorrente sono stati avviati solo nel 2016, dimostrando l’inefficacia della rete di scolo negli anni oggetto di tassazione (2014-2015).
Protezione contro pretese future: L’accertamento giudiziale della mancanza di beneficio fondiario costituisce un importante precedente per contrastare eventuali future richieste tributarie analoghe da parte dell’Ente sulla base delle medesime infrastrutture inefficienti.
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30. Annullato avviso di accertamento IMU
Inquadramento della questione
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune di Porto Cesareo nei confronti di un contribuente per l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2018. L’ente impositore contestava l’agevolazione per “abitazione principale”, sostenendo che l’immobile in questione non fosse la dimora abituale del proprietario.
Abbiamo quindi impugnato l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, dimostrando che, a seguito della separazione consensuale dalla moglie avvenuta nel 2016, aveva effettivamente trasferito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale nell’immobile oggetto di accertamento. A sostegno di ciò, la nostra difesa ha prodotto prove documentali decisive, tra cui il decreto di omologa della separazione, i certificati storici di residenza e le fatture delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua) che attestavano consumi regolari e compatibili con una presenza stabile e continuativa.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’azione legale ha portato al pieno riconoscimento delle ragioni del contribuente, con i seguenti risultati rilevanti:
Annullamento dell’accertamento: La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. 2272 emesso dal Comune.
Riconoscimento dell’esenzione IMU: È stato accertato il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, confermando che l’immobile non è soggetto all’imposta.
Dichiarazione di non debenza: A seguito della sentenza, il contribuente è stato sollevato dall’obbligo di pagare le somme inizialmente richieste dal Comune a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
Rettifica degli atti comunali: In ottemperanza alla sentenza n. 46/2025, l’Ufficio Tributi del Comune di Porto Cesareo ha provveduto alla rettifica ufficiale dell’avviso di accertamento (con il nuovo atto n. 5656 del 20/11/2024), azzerando le pretese tributarie sull’immobile adibito a dimora abituale.
Accertamento della verità fattuale: Il giudizio ha confermato che l’onere della prova circa l’insussistenza della dimora abituale spettava al Comune, il quale non ha fornito prove idonee a smentire la documentazione prodotta dal cittadino.
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31. Sovraindebitamento: salvataggio della casa familiare e abbattimento del debito per un lavoratore dipendente
Inquadramento della vicenda
A causa di una serie di eventi familiari (fra cui la separazione coniugale e u relativi costi) e a problemi finanziari, un cliente dello studio si trovava in una situazione di grave sovraindebitamento. Infatti, le rate da pagare ogni mese per prestiti e finanziamenti superavano l’ammontare dello stipendio.
Il rischio era quello di vedersi pignorata la casa di abitazione.
Presentato un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il Tribunale ha riconosciuto la meritevolezza del debitore, stabilendo che il debito non era frutto di spese sconsiderate, bensì di obblighi inderogabili legati alla sussistenza familiare.
È stato inoltre accertato che il piano proposto offre ai creditori un soddisfacimento superiore rispetto alla vendita forzata della casa all’asta, la quale non avrebbe generato eccedenze significative dopo il soddisfacimento del creditore ipotecario.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’omologazione del piano ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali per il debitore:
Salvataggio dell’abitazione principale: È stata evitata la vendita all’asta dell’immobile, garantendo la continuità abitativa per il debitore e i suoi figli.
Esdebitazione e protezione legale: L’accordo è diventato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, proteggendo il soggetto da nuove azioni esecutive o pignoramenti (anche su stipendio e conti correnti) finché rispetterà gli impegni presi.
Riduzione drastica del debito: Mentre il mutuo ipotecario continuerà a essere pagato regolarmente secondo il piano di ammortamento, i creditori “chirografari” (privi di garanzie specifiche) riceveranno un soddisfacimento minimo, pari a circa lo 0,67% del loro credito originale.
Tutela del reddito minimo: Il Tribunale ha stabilito che lo stipendio mensile del debitore (circa 1.800 euro inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima) debba essere prioritariamente destinato alle spese di vita, al mantenimento del figlio minore e al mutuo, non potendo essere ulteriormente aggredito dagli altri creditori.
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32. Sovraindebitamento: Tribunale cancella circa 200.000 euro di debiti a un operaio
Inquadramento della vicenda
Un operaio e la sua famiglia venivano travolti da una serie di eventi sfortunati e imprevedibili; l’insorgere di gravi problemi di salute della moglie costringeva quest’ultima a lasciare il lavoro, dimezzando le entrate familiari proprio mentre aumentavano le spese mediche e assistenziali.
Per far fronte alle necessità quotidiane e ai debiti già contratti, il debitore era quindi costretto a ricorrere a diversi finanziamenti, innescando una spirale di prestiti che è diventata insostenibile a causa dell’innalzamento dei tassi d’interesse.
La situazione è precipitata quando il debito complessivo ha superato i 220.000 euro, a fronte di un reddito mensile di circa 1.300 euro.
Il Tribunale ha riconosciuto la meritevolezza del debitore, confermando che il sovraindebitamento non era stato causato da spese superflue, ma da obbligazioni assunte per il sostentamento del nucleo familiare e per far fronte a eventi imprevisti.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’attivazione della procedura prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha permesso di raggiungere i seguenti risultati fondamentali:
Blocco delle azioni esecutive: Con l’apertura della procedura, è stata disposta la sospensione di ogni azione esecutiva o cautelare individuale (come pignoramenti o vendite forzate) sui beni del debitore, garantendo una gestione unitaria della crisi.
Vantaggio economico (Abbattimento del debito): A fronte di un debito enorme di circa 222.000 Euro, il debitore pagherà solo una piccola parte (€ 36.000 in tutto) attraverso trattenute mensili contenute.
Salvaguardia dello stipendio per la vita dignitosa: Il Giudice ha stabilito che, del reddito mensile percepito, una quota pari a € 1.100, dovrà restare nelle mani del debitore per garantire vitto, alloggio e spese mediche alla sua famiglia.
Esdebitazione totale: Al termine del periodo di liquidazione, tutti i debiti residui non pagati — ovvero la stragrande maggioranza dei 222.000 euro iniziali — verranno definitivamente cancellati.
Stop alle aggressioni dei creditori: È stato disposto il divieto assoluto per i creditori di avviare o proseguire pignoramenti o altre azioni esecutive, restituendo serenità al nucleo familiare.
Nessun apporto di finanza esterna: A differenza di altri casi, qui non è stato necessario l’intervento di terzi per garantire il piano, basandosi il tutto sulla sola quota eccedente il fabbisogno vitale del lavoratore.
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33. Sovraindebitamento: estinto debito di € 220.000 con ADER e finanziarie
Inquadramento della vicenda
Il debitore, un pensionato, si è trovato in un grave stato di sovraidebitamento.
Le cause della crisi sono state individuate in fattori sia professionali che personali: la chiusura di una precedente attività commerciale con conseguenti debiti erariali, i costi derivanti da una separazione legale e le spese sostenute per le necessità di studio delle figlie.
A fronte di un debito complessivo accertato di circa € 220.000, il debitore disponeva di un reddito da pensione di circa € 1.135 mensili e di una quota di proprietà (pari a 1/4) su alcuni immobili e terreni di scarso valore commerciale e in cattivo stato di conservazione.
La procedura si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Lecce del luglio 2024, che ha dichiarato aperta la liquidazione controllata, nominando un liquidatore per la gestione del patrimonio.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’esito della procedura ha prodotto i seguenti risultati rilevanti, con significativi benefici per il debitore:
Apertura della liquidazione controllata: Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti legali, permettendo al debitore di accedere ai benefici della procedura concorsuale.
Blocco delle azioni esecutive: Dalla data di deposito della domanda è stata disposta la sospensione di ogni azione cautelare o esecutiva e il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio.
Salvaguardia del minimo vitale: Il Giudice ha stabilito che il debitore può trattenere per le proprie necessità familiari l’importo mensile di 1.074 €.
Esdebitazione di diritto: Il provvedimento chiarisce che l’esdebitazione (ovvero la liberazione definitiva dai debiti residui non pagati) opererà di diritto dopo tre anni dall’apertura della procedura, consentendo al soggetto un effettivo “nuovo inizio”.
Incapacità economica dei beni mobili: È stata evidenziata l’infruttuosità della vendita dell’unica autovettura (di modesto valore e indispensabile per la vita quotidiana), suggerendone l’esclusione dalla liquidazione.
Riduzione del contributo ai creditori: Nonostante un debito di oltre € 220.000, il debitore dovrà versare alla procedura solo la “quota eccedente” il suo fabbisogno vitale. Considerando una pensione di circa € 1.135 e il limite fissato dal giudice a 1.074.
Inefficacia della cessione del quinto: La proposta prevede la dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del quinto sulla pensione (precedentemente trattenuta da una finanziaria), permettendo al debitore di recuperare la piena disponibilità della somma per destinarla prioritariamente al sostentamento familiare e, solo per il residuo minimo, alla liquidazione.
34. Sovraindebitamento: riduzione del debito di oltre € 150.000 e abbattimento dell'esposizione complessiva dell'89%
Inquadramento della vicenda
Un imprenditore era stato costretto a chiudere la propria attività imprenditoriale nel settore dei trasporti a causa di una serie di eventi sfortunati risalenti agli anni ’90, tra cui un grave incidente con il proprio automezzo e la conseguente perdita di commissioni.
Tali circostanze avevanp generato un accumulo di debiti, in particolare verso l’INPS e il Fisco, che l’interessato ha cercato invano di sanare nel tempo attraverso vari tentativi di rateizzazione e rottamazione.
Nonostante il successivo reperimento di un’occupazione stabile come dipendente, la situazione economica è rimasta critica a causa delle necessità di mantenimento del nucleo familiare (moglie e due figli) e di ulteriori spese impreviste, tra cui costi medici e spese universitarie per la figlia.
Tale squilibrio finanziario ha reso impossibile soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, portando alla decisione di ricorrere agli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per risolvere definitivamente lo stato di sovraindebitamento.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’attivazione della procedura di liquidazione controllata ha permesso di raggiungere i seguenti risultati rilevanti:
Apertura della Liquidazione Controllata: Il Tribunale di Lecce ha dichiarato ufficialmente aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore con sentenza del 4 luglio 2023.
Vantaggio Economico e Abbattimento del Debito: A fronte di un’esposizione debitoria complessiva certificata di € 168.977,73, la procedura consente al debitore di far fronte ai propri impegni attraverso una somma nettamente inferiore. In particolare:
È stata proposta la messa a disposizione della procedura di una somma sostitutiva della vendita di alcune quote immobiliari (ritenuta antieconomica) pari a € 4.000,00.
Il debitore si è impegnato a versare un importo mensile di € 300,00 per la durata di 4 anni, per un totale di ulteriori € 14.400,00.
Questo meccanismo permette di gestire un debito di quasi 170.000 euro con un esborso complessivo programmato molto più contenuto, garantendo al contempo il sostentamento dignitoso della famiglia.
Tutela del Nucleo Familiare: Il Giudice ha stabilito che la determinazione delle somme da destinare alla liquidazione debba tenere conto di quanto necessario per il mantenimento del nucleo familiare, salvaguardando così il reddito indispensabile per la vita quotidiana.
Blocco delle Azioni Esecutive: Con l’apertura della procedura, dalla data di pubblicazione della sentenza, i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali sui beni compresi nella liquidazione.
Prospettiva di Esdebitazione: Il raggiungimento positivo del piano apre la strada al beneficio dell’esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti residui non soddisfatti dalla procedura, permettendo al soggetto di “ripartire” pulito da ogni pendenza passata.
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35. Sovraindebitamento: procedura familiare con abbattimento del debito per oltre € 180.000 e salvaguardia dei beni essenziali
Inquadramento della vicenda
Una coppia di coniugi e genitori si è trovata in una condizione di grave squilibrio economico-finanziario a causa di una serie di eventi avversi.
La crisi aveva avuto origine principalmente dalla perdita del lavoro da parte della moglie per motivi di salute e dalla successiva crisi aziendale che ha colpito l’attività imprenditoriale del marito.
Nel tentativo di garantire una vita dignitosa alla famiglia e di avviare nuovi progetti, la coppia contraeva diversi finanziamenti e un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di abitazione.
Tuttavia, le nuove attività si rivelavano antieconomiche, lasciando i coniugi con un’esposizione debitoria complessiva di circa 208.000,00 euro.
Nonostante il marito sia riuscito a trovare un nuovo impiego dipendente, il reddito percepito è risultato insufficiente a soddisfare regolarmente tutte le obbligazioni assunte, portando alla necessità di ricorrere alla procedura di liquidazione controllata prevista dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
RISULTATO COMPLESSIVO
L’apertura della procedura di liquidazione controllata ha permesso di raggiungere i seguenti risultati fondamentali per la tutela della famiglia e la gestione del debito:
Apertura della Liquidazione Controllata: Il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la procedura con sentenza pubblicata il 6 marzo 2023, riconoscendo lo stato di sovraindebitamento della coppia.
Vantaggio Economico e Riduzione del Debito: La procedura consente di gestire un debito certificato di € 207.954,35 mettendo a disposizione dei creditori solo una frazione di tale importo, derivante dalla liquidazione dei beni e da quote del reddito.
In particolare è stata liquidata l’abitazione familiare, di valore decisamente inferiore rispetto al debito complessivo.
Tutela dei Mezzi di Trasporto: È stata richiesta e ottenuta l’esclusione dalla liquidazione di due autovetture, in quanto beni indispensabili per gli spostamenti lavorativi e le necessità primarie dei figli minori.
Sospensione delle Azioni Esecutive: Con l’apertura della procedura, i creditori non possono più avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni dei debitori, garantendo stabilità alla situazione familiare.
Prospettiva di Esdebitazione: Il completamento della procedura apre la strada all’esdebitazione, ovvero la cancellazione totale dei debiti residui che non verranno pagati con la liquidazione, permettendo alla coppia di tornare a operare nel sistema economico libera da ogni pendenza passata.
Mantenimento Familiare Garantito: Il Giudice ha il compito di determinare i limiti di reddito che non possono essere toccati dai creditori, assicurando che le somme necessarie alla vita quotidiana della famiglia rimangano nella disponibilità della coppia.
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36. Sovraindebitamento: abbattuto debito per oltre € 100.000 e integrale salvaguardia dello stipendio mensile
Inquadramento della vicenda
Un uomo, padre separato, si è trovato in una situazione di profonda crisi economica a causa di una serie di vicissitudini personali e professionali.
In particolare, il sovraindebitamento è scaturito dalla cessazione di un’attività commerciale e dalle conseguenze economiche della separazione coniugale, che hanno comportato l’obbligo di versamento di assegni di mantenimento e la perdita della casa familiare, assegnata alla ex moglie.
Nonostante il soggetto sia riuscito a stabilizzare la propria posizione lavorativa come dipendente, il suo reddito non è stato più sufficiente a coprire l’enorme massa debitoria accumulata nel tempo, composta prevalentemente da debiti verso istituti di credito, fornitori e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’impossibilità di far fronte regolarmente ai pagamenti ha reso necessario il ricorso alla procedura di liquidazione controllata prevista dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (artt. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019), con l’obiettivo di risolvere definitivamente la pendenza debitoria e ottenere una seconda opportunità economica.
RISULTATO COMPLESSIVO
Con sentenza del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Lecce ha stabilito quanto segue:
Apertura della procedura di Liquidazione Controllata: Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando aperta la procedura e nominando un liquidatore. Questo passaggio è fondamentale per congelare la situazione e gestire il debito in modo ordinato.
Vantaggio Economico e Abbattimento del Debito: L’esposizione debitoria complessiva ammontava a circa 136.634,00 euro (derivante da varie posizioni tra cui mutui chirografari, debiti fiscali e verso privati). Grazie alla procedura, il debito viene gestito attraverso la sola messa a disposizione di:
Un credito di € 30.000,00 che l’interessato vanta nei confronti di soggetti terzi.
Nessun ulteriore prelievo dallo stipendio, in quanto il reddito da lavoro dipendente è stato ritenuto necessario per garantire il mantenimento dignitoso del debitore (pari a circa 1.400 euro mensili).
Ciò determina un risparmio effettivo di oltre 100.000 euro, poiché il debito residuo che non troverà capienza nel credito di 30.000 euro sarà oggetto di esdebitazione.
Esdebitazione (Scarico dei Debiti): Il risultato più significativo è la prospettiva dell’esdebitazione automatica (dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura), che permetterà al soggetto di essere liberato da ogni debito residuo non soddisfatto, potendo così ricominciare la propria vita lavorativa senza il peso dei pignoramenti passati.
Protezione del Reddito da Lavoro: Il Giudice ha riconosciuto che lo stipendio percepito dall’interessato deve essere destinato prioritariamente al suo sostentamento e agli oneri della separazione, impedendo che i creditori possano pignorare somme indispensabili per la vita quotidiana.
Blocco delle Azioni Esecutive: Con la sentenza di apertura, è stato imposto il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali, garantendo all’interessato la fine delle pressioni legali da parte dei singoli creditori.
Misure Cautelari a tutela del patrimonio: È stata richiesta l’adozione di misure per proteggere il credito di 30.000 euro (unica risorsa della liquidazione), assicurando che tali somme vengano effettivamente incamerate dalla procedura a beneficio dei creditori, facilitando così il buon esito del piano.

