Come bloccare un’asta immobiliare

Un’asta immobiliare può essere fermata?

Esistono diversi strumenti giuridici che consentono di sospendere le procedure esecutive anche quando queste sono ormai in fase avanzata, in alcuni casi addirittura quando è già stata disposta la vendita in asta di beni immobili di proprietà del debitore.

In un altro articolo abbiamo mostrato un caso concreto in cui il nostro Studio ha potuto bloccare un’asta giudiziaria appena 5 giorni prima della vendita.
 
Proponiamo di seguito una rapida carrellata (non esaustiva) delle possibili procedure che ogni cittadino e professionista deve conoscere su tale delicatissimo tema.
 

Il Reclamo ex art. 591 ter c.p.c.

Esiste innanzitutto lo strumento del Reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.

Si tratta di uno strumento molto duttile, grazie al quale è possibile rilevare eventuali errori da parte del professionista delegato in riferimento alle procedure che conducono alla pubblicità della vendita e, quindi, alla vendita stessa dell’immobile in asta.

Una contestazione formulata attraverso tale reclamo, che appaia fondata, può condurre ad un’ordinanza del Tribunale di sospensione della procedura d’asta e, dunque, può permettere di ritardare anche in maniera consistente i tempi della vendita.

È fondamentale la tempestività con cui viene presentato il Reclamo, il quale deve essere proposto necessariamente entro e non oltre 20 giorni dal compimento (o dalla conoscibilità) dell’atto viziato.

Accordo con i creditori e sospensione dell’asta ex art. 624 bis c.p.c.

Ovviamente è possibile giungere ad un accordo con i creditori, i quali, in molti casi, sono ben contenti di individuare una soluzione ragionevole con il debitore e di evitare la strada della vendita in asta.

In effetti, la procedura di vendita in asta comporta, per i creditori procedenti, costi molto elevati in termini di pubblicità e oneri vari.

Inoltre, i creditori valutano il rischio di ribasso del valore dei beni e i tempi richiesti per giungere a vendita.

Tutto ciò consente di lavorare su un terreno potenzialmente molto favorevole per individuare un percorso alternativo alla vendita, che permetta al debitore di conservare in tutto o in parte il proprio patrimonio.

Anche in questo caso, però, è importante agire in maniera tempestiva. Infatti, l’asta può essere sospesa non più tardi di 20 giorni prima della vendita, ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. e, a tal fine, è necessaria una espressa istanza di tutti i creditori procedenti o intervenuti (talvolta va esclusa la necessità di coinvolgere Agenzia delle Entrate Riscossione in tali accordi, ma si tratta di un discorso complesso, da trattare in altra sede).

Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Prima che il Giudice dell’esecuzione disponga la vendita o l’assegnazione delle somme in favore dei creditori, è sempre possibile per il debitore contestare il diritto del creditore di procedere con un’esecuzione forzata.

Le fattispecie eccepibili sono molteplici.

In linea generale queste consistono nella contestazione dell’esistenza del credito, nella inefficacia o nullità del titolo esecutivo, nella mancanza di titolarità di legittimazione ad agire da parte del creditore.

In concreto, i motivi di opposizione possono essere alcuni vizi contrattuali, l’assenza di prova circa il credito o la violazione di alcune norme di legge.

In questo caso, la sospensione della procedura esecutiva deve essere disposta prima che sia disposta la vendita in asta.

Misure protettive del patrimonio in caso di sovraindebitamento

Esiste poi un ulteriore settore del diritto, quello del Codice della Crisi, nell’ambito del quale può essere prevista la sospensione delle procedure esecutive e, dunque, della vendita dei beni del debitore in asta.

Stiamo parlando delle misure protettive del patrimonio in caso di sovraindebitamento.

Le misure protettive del patrimonio consentono di bloccare azioni esecutive e cautelari dei creditori e quindi di proteggere il patrimonio, mobiliare e immobiliare, del debitore per un periodo massimo di 8 mesi.

Tale periodo è necessario per consentire, al debitore di proporre e al Tribunale di omologare, un piano generale di risanamento dei debiti, attraverso il quale chi si trova in situazione di crisi economica e finanziaria, può ottenere un percorso di ristrutturazione dei debiti adeguato alle sue possibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.

Le misure protettive possono applicarsi sia ai normali cittadini (consumatori) che alle partite iva.

In questo caso i termini per formulare la richiesta di misure protettive sono molto ampi, potendosi proporre fino a giorno dell’asta stessa (alcuni giudici, per nostra esperienza, hanno sospeso l’asta addirittura con “effetto retroattivo“).

Quello delle misure protettive è, in generale, un discorso molto ampio, che merita approfondimento adeguato in altro articolo di approfondimento.

Guarda il video: ecco come abbiamo bloccato un’asta giudiziaria 5 giorni prima della vendita

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